se sia ancora vietata la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone


 

Not. Massimiliano Stocco

 

Nel caso, si tratta di valutare la ammissibilità della partecipazione di una società di capitali ad una società di persone e, più precisamente, ad una Sas, nella quale andrebbe a rivestire la qualifica di socio accomandante.

 

La risposta positiva si fonda su recenti aperture in materia della giurisprudenza (per tutte Trib. Udine 09.11.1996, in Le Società n. 6/1997),  sulla scorta di una copiosa dottrina, da sempre invece favorevole.

Sulla ricevibilità dell'atto alla luce della "nuova" lettura dell'art. 28, L.N.,  è Tribunale di Como 03.04.1998, in Notariato 1/1999.

 

Ma passando dalla teorica alla pratica, quelle che apparivano certezze (o quasi) oggi non lo appaiono più.

 

Ritenete (ir)ricevibile l'atto ex art. 28, L.N.?

Può il Conservatore del Registro delle Imprese può contestare qualche cosa in sede di iscrizione dell'atto ? 

 

 


 

Not. Luigi Grasso Biondi

 

Le Sezioni Unite della Cassazione 17.10.1988, n. 5636, in Riv. Not. 1988, pag 989, ha statuito la nullità della partecipazione di società di capitali in società di persone.

 

E' vero che, nel frattempo, sono cambiate le norme in tema di bilancio poste dalla Corte a fondamento della propria sentenza; è vero che il Tribunale di Udine ha ammesso la partecipazione di società di capitali in società di persone; ìma è anche vero che, un altro giudice, potrebbe ritenere ancora valide le argomentazioni delle Sezioni Unite e, in questo caso, l'art. 28 sarebbe senz'altro applicabile.

 

Malgrado sia personalmente convinto dell'ammissibilità della partecipazione, mi sono sempre astenuto dal ricevere atti di questo tipo.

 

 


 

Not. Adriano Pischetola

apischetola.2@notariato.it

 

Puoi trovare ampi riferimenti a giurisprudenza e dottrina in Riv. not. 1997, pagg. 1221 sgg. (in particolare note n.31 e 32), nel commento del Collega Petrelli (tra l'altro) alla sentenza della Corte di Appello di Torino in data 17.07.1997, secondo la quale: "La  stipula  di  un  atto costitutivo  di  societa'  di persone,  cui   partecipano  una   o  piu'   societa' di  capitali,  non  costituisce   violazione  dell'art. 28, n. 1,  L.N.,  in  quanto non si rinviene  un divieto  espressamente formulato da una norma di legge a ricevere il suddetto atto"